Infortunio del lavoratore e risarcimento per il datore di lavoro.

13 Mar , 2025 - News

In conseguenza di un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto un lavoratore, il datore di lavoro subisce certamente dei danni economici per cui ha il diritto di chiederne il risarcimento al responsabile civile. Infatti, al verificarsi di tale situazione rimangono a carico del datore di lavoro tutti i costi inerenti il proprio lavoratore (retribuzione, contributi, ferie, 13a, 14a, TFR, gratifiche, indennità di malattia, ecc.) per tutto il periodo in cui quest’ultimo rimane assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Quindi il datore di lavoro non potrà usufruire della prestazione lavorativa del proprio lavoratore per un fatto illecito altrui e dunque subisce un danno che va risarcito dal responsabile ex art. 2043 c.c.. Come è facilmente intuibile, tale voce di danno non è economicamente irrilevante per l’imprenditore soprattutto se si prende in considerazione l’intera realtà aziendale ed il cumularsi di tali situazioni. Cosa che spesso non viene tenuta nella giusta considerazione ed invece ciò dovrebbe essere fatto.
In tali casi il datore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia sostituibile o meno. La costante giurisprudenza (a partire dalla pronuncia fondamentale costituita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6132/1988), infatti, afferma che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Così il datore di lavoro del dipendente infortunato ha il diritto di agire direttamente nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicuratrice per l’R.C.A.. Ciò è previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo cui il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Per “danneggiato dalla circolazione di veicoli” si intende non solo il soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, bensì anche tutti coloro che da quell’incidente abbiano visto conseguire un danno diretto nei loro confronti: vi rientra pertanto a pieno titolo anche il datore di lavoro del dipendente infortunato. Dato che si tratta di un risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, si prescrive in due anni dal verificarsi dell’evento e possono essere risarciti tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Occorre precisare che anche ove intervengano gli enti previdenziali, una parte delle contribuzioni e retribuzioni rimane a carico del datore di lavoro che potrà comunque chiedere il ristorno di tutti gli oneri contributivi e retributivi che sono rimasti a proprio carico o che comunque dovrà sostenere in futuro come, per esempio, i costi per 13ma, 14ma, eventuali gratifica natalizia e/o premio di produzione, quota TFR ecc..
Si consideri che il conteggio esatto delle somme dovute dovrà essere effettuato da un consulente esperto della materia e dunque si potrà legittimamente chiedere il rimborso anche le somme sostenute per tale attività in quanto necessarie alla difesa tecnica: in assenza del sinistro, infatti, il datore di lavoro mai avrebbe dovuto affrontare quei costi specifici. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia dovuto sostituire il lavoratore, anche solo temporaneamente, la richiesta risarcitoria potrà estendersi agli ulteriori oneri conseguenti alla nuova e temporanea assunzione, ivi incluse le spese per la scelta e ricerca ad opera di società di collocamento o agenzie per il lavoro o interinali.


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