Le uniche dimissioni che non vanno rese attraverso un’apposita procedura telematica sono quelle effettuate da dipendenti pubblici, da lavoratori domestici (colf e badanti), nei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, da lavoratori in prova, quelle inerenti la cessazione di rapporti di lavoro marittimo e quelle deposte in sede protetta dei genitori lavoratori per i quali è prevista la convalida presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro (dimissioni della lavoratrice in gravidanza o della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni del bambino).
In tali casi, occorre che si attivi il datore di lavoro che, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, deve comunicare telematicamente all’INPS l’evento interruttivo al fine di dichiarare concluso il rapporto stesso. Qualora ciò non venga fatto, l’INPS sarà legittimato a continuare a chiedere il pagamento dei contributi. A questo punto per evitare di pagare contributi non dovuti, occorre chiedere l’annullamento di tutte le richieste dimostrando che il rapporto lavorativo non è più in essere.