Composizione della crisi da sovraindebitamento: imprenditore minore

11 Mar , 2024 - News

La condizione da sovraindebitamento si ravvisa nella persistenza di uno stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Possono accedere alla procedura diverse tipologie di debitori tra le quali vi rientrano il consumatore, il professionista, l’ artista, altri lavoratori autonomi, l’Imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L’imprenditore minore, ai sensi dell’art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019, deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore. Inoltre deve avere ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore. Ed infine, deve aver accumulato un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Le procedure attivabili per ognuna di queste singole categorie sono:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore: usufruibile solo per il consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
  • il concordato minore: usufruibile solo per tali figure imprenditoriali quando  non siano state già esdebitate nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbiano già beneficiato dell’esdebitazione per più di due volte e che non abbiano commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 
  • la liquidazione controllata dei beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore per gli imprenditori minori e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
  • l’ esdebitazione del debitore incapiente: usufruibile solo per una volta nella vita da una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengono utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
  • le procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i debiti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.


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